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CERCA BED AND BREAKFAST NELLE REGIONI DELL'ITALIA
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 6-09-2001
REGIONE BASILICATA
INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE
DENOMINATA BED & BREAKFAST
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 62 del 8 settembre 2001
ARTICOLO 1
Generalità
1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast.
ARTICOLO 2
Definizione e caratteristiche
1. Si definiscono esercizi di"Bed & Breakfast" le strutture ricettive che utilizzano parte dell'abitazione dell'operatore, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'esercizio di B & B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
3. Gli
esercizi di cui al comma 1 devono essere funzionanti per almeno tre
mesi all'anno e devono assicurare, in conformità all'allegata
carta della qualità, i seguenti servizi minimi:
a) Un servizio bagno
non coincidente con quello dell'abitazione;
b) Pulizia quotidiana dei
locali;
c) Cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due
volte a settimana ed a cambio dell'ospite;
d) Fornitura di energia
elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
e) Somministrazione,
esclusivamente a chi è alloggiato, della prima colazione, a base di
alimenti, bevande e prodotti tipici dell'area non manipolati.
4. I
locali destinati all'esercizio di B & B devono possedere le
caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie
previste per i locali di civile abitazione dallo strumento urbanistico
comunale vigente.
ARTICOLO 3
Contributi
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono
concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento,
l'ampliamento e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi
all'attività di cui all'art.2, nonché, nei limiti del 5%
dell'importo massimo concedibile, per spese di adesione a reti e
circuiti regionali, nazionali ed internazionali dell'offerta Bed &
Breakfast.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un
massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque per un
importo non superiore a 30 milioni. Sono escluse dal contributo le
opere riguardanti le manutenzioni ordinarie.
ARTICOLO 4
Programmazione degli interventi
1. La presente legge si
attua per programmi. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni
anno, approva un programma di interventi previo parere della competente
Commissione Consiliare, parere che si intende reso favorevolmente se
non espresso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione;
col medesimo atto sono emanate direttive concernenti modalità di
presentazione delle istanze, criteri e metodi di lavoro per la
realizzazione delle iniziative, inoltre sentita l'APT, il programma
individua le aree territoriali cui riconoscere priorità di
finanziamento.
2. In fase di prima applicazione il programma previsto
nel precedente comma è approvato entro 60 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione della presente
Legge la Giunta Regionale istituisce apposito nucleo di valutazione,
insediato presso il Dipartimento AA.PP. della Regione, composto da due
rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinatore,
e da uno dell'APT.
4. Il nucleo di valutazione, sulla scorta delle
indicazioni contenute nel programma regionale:
a) Valuta le proposte
progettuali;
b) Formula la graduatoria delle istanze presentate.
5. La
Giunta Regionale approva le graduatorie e individua le iniziative
finanziabili in considerazione degli stanziamenti.
6. Le istanze
relative alle iniziative rimaste prive di contributo vengono restituite
ai titolari che possono ricandidarle ai programmi successivi se
coerenti con le priorità individuate.
ARTICOLO 5
Modalità di erogazione dei contributi
1. Il beneficiario
del contributo, pena la decadenza, deve dar inizio ai lavori entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
2. La Giunta
Regionale, su preventiva richiesta dell'interessato, nei casi di
oggettiva e documentata impossibilità di completare l'iniziativa
ammessa a contributo entro i termini prefissati, ha facoltà, e per una
sola volta, di accordare un limitato periodo di proroga.
3. Il
beneficiario della sovvenzione ad avvenuta ultimazione dei lavori,
comunicherà all'Ufficio regionale competente l'ultimazione degli
stessi lavori corredata da dichiarazione giurata del Direttore dei
Lavori che attesti la conformità dei lavori eseguiti a quelli
previsti, allegando le fatture dimostrative della spesa sostenuta.
4. La
Regione entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione sopra
richiamata, provvede, attraverso l'A.P.T., all'accertamento della
regolarità di dette operazioni ed alla conseguente liquidazione del
contributo.
5. Eventuali varianti non sostanziali potranno essere
accettate, solo se preventivamente autorizzate, se necessario, dagli
organi comunali.
ARTICOLO 6
Autorizzazione all'esercizio
1. E' istituito presso
l'A.P.T. l'elenco regionale degli operatori di B & B. Possono
svolgere attività di B & B tutti i soggetti iscritti nell'elenco
regionale di B & B. L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta
inoltrata all'A.P.T. corredata da:
a) Generalità complete del
richiedente e denominazione dell'esercizio, compreso la sua
ubicazione;
b) Planimetria dell'immobile con l'indicazione
dell'uso cui sono destinati i locali, firmata dal tecnico
abilitato;
c) Dichiarazione del progettista - direttore dei lavori
attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità relativi agli
standard previsti nella carta della qualità allegata alla presente
legge;
d) Certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli
artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
vigenti.
2. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici.
3. L'A.P.T., ai fini dell'iscrizione del richiedente
nell'elenco regionale, accerta entro 60 giorni dalla richiesta, la
sussistenza di detti requisiti. Trascorso inutilmente il suddetto
termine, il richiedente può avanzare istanza al competente Ufficio del
Dipartimento AA.PP. e Politiche dell'Impresa affinché provveda in
merito nei successivi 30 giorni.
4. L'avvenuta iscrizione
nell'elenco regionale degli operatori di B & B è condizione
inderogabile per il rilascio da parte dei Comuni della relativa
autorizzazione amministrativa.
5. L'autorizzazione amministrativa è
disciplinata dall'art.26 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 e si intende
rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento
delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.
6. E' fatto
obbligo al titolare dell'autorizzazione, nei 30 giorni successivi al
rinnovo della stessa, di comunicare all'A.P.T. l'avvenuto rinnovo.
7. Il titolare dell'attività di B & B è tenuto altresì, a
comunicare mensilmente, su apposito modello ISTAT, al Comune ed
all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica, ed entro il 30 Novembre di ogni anno, i prezzi minimi e
massimi da praticarsi dal 1° Gennaio dell'anno successivo, nonché i
periodi di apertura e chiusura; copia di tale comunicazione deve essere
esposta all'interno della struttura ricettiva.
8. L'A.P.T., in
conformità a tale comunicazione, redige annualmente, ai fini
dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive di
B & B, comprensivo dei prezzi praticati e dei periodi di attività,
dandone notizia alla Regione.
ARTICOLO 7
Diffida, sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione amministrativa
all'esercizio di B & B è revocata dal Comune, anche su segnalazione
dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competente per territorio per i seguenti
motivi:
a) Perdita del possesso dei requisiti di cui all'art.11 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vigenti e/o dei requisiti
previsti dalla carta della qualità di cui al precedente art.
6;
b) Attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata
l'autorizzazione;
c) Reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di
gravi carenze e disservizi.
2. Il periodo di sospensione temporanea e/o
di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati
all'A.P.T. ed alla Regione Basilicata per le annotazioni del caso o
la eventuale cancellazione dall'elenco regionale delle attività di B& B.
ARTICOLO 8
Sospensione e cessazione dell'esercizio
1. Il titolare
dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere
temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al
Comune, all'A.P.T. ed alla Regione per consentire l'iscrizione del
provvedimento sull'albo regionale dei B & B.
2. La sospensione
temporanea non può essere normalmente superiore ad 1 mese. Se la
richiesta di sospensione avviene per motivi di forza maggiore la durata
della sospensione non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal
Comune, per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.
3. Decorso tale
termine l'attività si intende definitivamente sospesa. La cessazione
dell'attività prima dei 10 anni dal suo inizio comporta la
restituzione del contributo percepito maggiorato degli interessi
legali.
4. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il
titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al Comune,
all'A.P.T. ed alla Regione per consentire la cancellazione
dall'elenco regionale dei B & B.
ARTICOLO 9
Sanzioni
1. La Commissione delle condotte irregolari
appresso descritte comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) Per apertura abusiva di un esercizio di B & B: da£.500.000 (Euro 258) a £. 2.000.000 (Euro 1.032);
b) Per omessa
esposizione delle tariffe praticate: da £. 200.000 (Euro 103) a £.
800.000 (Euro 412);
c) Per applicazione di prezzi difformi rispetto a
quelli esposti: da £. 400.000 (Euro 206) a £. 1.600.000 (Euro
824);
d) Per superamento della capacità ricettiva: da £. 300.000 (euro
155) a £. 1.200.000 (Euro 620).
ARTICOLO 10
Norma Finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente Legge per il periodo 2000/2006, si
fa fronte, per un importo annuo di £.600.000.000 con i fondi statali e
regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che
abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica
ricettiva.
ARTICOLO 11
Norma Transitoria
1. Le istanze prodotte ai sensi della L.R. 10 aprile 2000, n.38 vengono istruite da apposita Commissione che redigerà la relativa graduatoria, tenendo considerazione della qualità della proposta progettuale e delle priorità territoriali come individuate ai sensi dell'art.5 punto 2 della citata Legge Regionale.
ARTICOLO 12
Abrogazione
1. La Legge Regionale 10 aprile 2000 n.38"Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast" è abrogata.
ARTICOLO 13
Pubblicazione
1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.