Bed and Breakfast b&b Italia? Per te una selezione di bed and breakfast, b&b, case vacanza, ostelli
con informazioni dettagliate, mail e recapiti utili, tariffe e fotografie.

Area Risevata

CERCA BED AND BREAKFAST NELLE REGIONI DELL'ITALIA

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto



ISCRIVITI SUBITO E' GRATIS

Cerca B&B Ricerca avanzata

LE LEGGI SUL BED AND BREAKFAST
Come Aprire un B&B in Liguria

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"CAPO V BIS

SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST

Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)

1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;

c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;

d) periodo di attività;

e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.

6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.

7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

LEGGE TURISMO NAZIONALE  
Legge B&B Regione Abruzzo
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Basilicata
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Calabria
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Campania

Legge B&B Regione Emilia Romagna
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Friuli

Legge B&B Regione Lazio
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Liguria
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Lombardia
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Marche
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Molise
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Piemonte
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Puglia
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Sardegna
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Sicilia
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Toscana
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Trentino
Dichiarazione di Inizio Attività Trento
Legge B&B Regione Umbria
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Valle d'Aosta
Dichiarazione di Inizio Attività
Legge B&B Regione Veneto
Dichiarazione di Inizio Attività


Libro - Come Aprire un B&B in Italia
Il Marketing del Bed and Breakfast
Il Bed and Breakfast - Requisiti e Adempimenti per intraprendere l'attività