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CERCA BED AND BREAKFAST NELLE REGIONI DELL'ITALIA
Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e modifica
della legge regionale 8 luglio
1999, n. 18
ART. 1.
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Dopo l'articolo 15 della legge 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast)
1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione
familiare ed utilizzando parte della
propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e
prima colazione ("bed and
breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2, comma
10 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica.).
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune
territorialmente competente su
modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di
accoglienza e promozione turistica
locale (ATL), di cui a] capo III della legge regionale 22 ottobre 1996,
n. 75 (Organizzazione dell'attività
di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e
successive modifiche ed
integrazioni.
3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per
periodi sragionali ricorrenti, deve
essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di
sei posti letto.
4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può
superare i duecentosettanta giorni,
da articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono
possedere la necessaria autorizzazione
all'abitabilità che deve risultare da. apposita autocertificazione
presentata con la denuncia di inizio
attività.
6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei
limiti di cui alla precedente legge, non
costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto
nell'unità immobiliare.
7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di
iscrizione alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della
legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica).
8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni
amministrative e la struttura,
ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo,
entra a far parte come tale
dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per
livelli di qualità sulla base dei criteri
adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Tale
elenco viene diffuso a cura dell'ATL competente per territorio.
9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita
tale attività di comunicare alla
Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) fornito dalla stessa, il
movimento dei turisti ospiti.
10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL competente
per territorio, entro il 1° ottobre di
ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende
applicare dal 1° gennaio dell'anno
successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le
zone montane i prezzi comunicati
entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso
anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza,
l'esercente è tenuto a comunicare
giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore,
l'arrivo delle persone alloggiate
mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di
tali schede deve essere
conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli
eventuali controlli di pubblica
sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti
tecnici ed igienico-sanitari di cui
all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale
14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed
integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive
alberghiere ed extra. alberghiere,
legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora
l'attività venga svolta in più di due
stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinali a servizi
igienici.
13. L'esercente l'attività deve garantire:
a) La pulizia quotidiana dei locali;
b) La fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del
bagno, ad ogni cambio di
cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a
disposizione per la prima colazione;
14. L'esercizio dell'attività di '"bed and breakfast", qualora
usufruisca di eventuali contributi pubblici,
deve avere una durata minima di dieci anni.
15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale
per la promozione turistica
del Piemonte (ATR) di cui al capo II della Lr. 75/1996 e le ATL,
l'incremento e la diffusione del "bed
and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a
migliorare l'offerta di tale servizio di
ospitalità che riguardino in particolare:
a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la
qualificazione degli operatori;
b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o
contabile e/o di certificazione di
qualità;
c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli
e cataloghi, centri di
informazione e prenotazione, attività di comunicazione e
pubblicizzazione, partecipazione a
borse e fiere specializzate».
Art. 2 (modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n.
18 (Interventi regionali a sostegno
dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:
2. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le
piccole e medie imprese anche
enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti
l'attività di "bed and breakfast", la
ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle
attività del tempo libero dei turisti, ivi
compresi gli impianti di risalita.»
Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n.20-1442
Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo
dell'esercizio saltuario del servizio di
ospitalità denominato "Bed and Breakfast"
A relazione dell'Assessore Rachelli:
- Vista la L.R 13/3/2000 n.20 "Integrazione della extralberghiere
- e modifica della L.R. 8/7/99
n.18 - Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", ed
in particolare l'art.1 comma 8 che
demanda alla Giunta regionale il compito di adottare specifici criteri
di classificazione dei "Bed
and Breakfast";
- visti i criteri di classificazione dei Bed and Breakfast riportati
nell'allegato A che articolano tali
strutture per livelli di qualità in base alle caratteristiche
tipologiche ed ai servizi che offrono.
- considerato che a tale classificazione il titolare esercente il Bed& Breakfast dovrà procedere
contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di
nuova apertura o entro 60 gioni
dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli
esercizi già in funzione;
- considerato che la classificazione dei Bed and Breakfast comporta
inoltre la necessità di definire
una simbologia unificata su tutto il territorio regionale che dovrà
costituire il marchio di qualità
di tale tipo di ricettività sul territorio piemontese;
- visto il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast come
nell'allegato B.
- dato atto che sarà obbligatorio esporre in modo visibile
all'interno dell'alloggio e
facoltativamente all'esterno il segno distintivo della categoria
assegnata realizzato in conformità
a modello approvato con il presente provvedimento e che ai sensi
dell'art.20, comma 12 del
D.P.R n. 639 del 16/10/1972, l'esposizione all'esterno
dell'Azienda ricettiva di cartelli
riportanti la suddetta simbologia è esente dall'imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
- considerato infine che in fase di primo avvio della legge sono sorti
alcuni problemi di
applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate
interpretazioni della disciplina, si rende
necessario fornire alcune indicazioni; oggetto di una specifica
circolare del Presidente della
Giunta, circa la corretta applicazione delle norme della L.R 20/2000 e
conseguentemente della
L.R 31/85 e L.R 34/88.
La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
- di approvare i criteri di classificazione dell'esercizio saltuario
del servizio di ospitalità
denominato "Bed and Breakfast", riportati nell'allegato A alla
presente deliberazione;
- di stabilire che a tale classificazione il titolare esercente il Bed
and Breakfast dovrà procedere
contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di
nuova apertura o entro 60
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli
esercizi di nuova
apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente
provvedimento per gli
esercizi già in funzione.
- Di approvare il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast
da apporre
obbligatoriamente all'interno dell'alloggio e facoltativamente
all'esterno, riportato nell'allegato
B alla presente deliberazione.
(omissis)
ALLEGATO A
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BED & BREAKFAST
La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'art.7 della legge 17
maggio 1983 n. 217 i criteri e le
modalità per la classificazione dei Bed & Breakfast.
Sono considerati Bed & Breakfast le strutture ricettive gestite da
privati i quali utilizzano parte della
propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima
colazione, avvalendosi
esclusivamente della normale organizzazione familiare.
I Bed & Breakfast sono classificati in base agli standard qualitativi
obbligatori minimi di seguito
indicati.
I Bed & Breakfast sono classificati in quattro classi contrassegnate in
ordine decrescente da 4, 3, 2,
e 1 stella.
E' fatto obbligo ai titolari di Bed & Breakfast di esporre in modo
visibile all'interno dell'abitazione
il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità
al modello stabilito dalla Regione.
Le funzioni amministrative in materia di classificazione sono
esercitate dal Comune in base alla
delega attribuita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della
legge regionale 5 marzo 1987, n.
12.
Per l'attribuzione della classifica dei B&B si applicano le procedure
previste per la semplificazione
a accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall'art.19
della legge 7 agosto 1990, n.
241 come sostituito dall'art.2, comma 10 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
Il titolare del B&B presenta al Comune competente per il territorio la
denuncia della classifica che
viene attribuita all'abitazione in base all'applicazione degli
standard minimi qualitativi previsti.
La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve
essere trasmessa al Comune e
della Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia
contestualmente alla denuncia di
inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni
dalla pubblicazione sul B.U.R del
presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
Il Comune entro 60 giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato
da notificare all'interessato,
entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove
sia possibile, l'interessato
provveda a conformare la propria attività ai criteri di
classificazione previsti entro il termine
prefissato dal Comune.
Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a
conformare l'attività è adottato dal
Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i
presupposti e i requisiti iniziali di
classificazione.
Il Comune trasmette alla Regione ed alla Provincia i provvedimenti
adottati.
AVVERTENZE
Per l'assegnazione ad una determinata classe, le strutture ricettive
B&B devono avere tutte le
caratteristiche richieste per tale classe.
Il locale bagno completo s'intende dotato di w.c con cacciata
d'acqua, lavabo, specchio con presa di
corrente, vasca da bagno o piatto doccia, bidet, acqua calda e fredda.
Per gli esercizi ubicati in
immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le
caratteristiche strutturali e di
superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
Per gli esercizi B&B siti in immobili esistenti classificabili come
dimora storica o vincolati ai sensi
della L. 1089/39 il requisito dell'ascensore non obbligatorio.
CLASSIFICAZIONE
Le strutture ricettive denominate B&B sono classificate in base agli
standard qualitativi obbligatori
minimi di seguito indicati nello specifico paragrafo.
DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE
La classificazione ha efficacia per un quinquennio dalla data di
denuncia. Eventuali modifiche della
classificazione in atto effettuate con la procedura di denuncia prima
richiamata costituiscono nuova
classificazione ed assumono efficacia per un nuovo quinquennio.
PUBBLICITA' DI CLASSE
E' fatto obbligo agli esercizi B&B di esporre in modo visibile
all'interno dell'abitazione adibita a
B&B il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in
conformità al modello stabilito dalla
Regione Piemonte.
L'esposizione all'esterno è facoltativa.
STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
BED&BREAKFAST.
· Servizio custodia valori: (3,4)
· Frigo bar:
1. In tutte le camere (4)
2. In almeno 1 camera (3)
· Lingue estere parlate:
Almeno una lingua (4)
· Cambio biancheria compresa quella del bagno:
1. A giorni alterni (4)
2. Due volte alla settimana(1,2,3,)
· Accessori dei locali-bagno di pertinenza delle camere:
1. Saponetta (1,2,3,4,)
2. Bagnoschiuma (2,3,4,)
3. Sali da bagno (4)
4. Un telo da bagno per persona (1,2,3,4,)
5. Un asciugamano per persona (1,2,3,4,)
6. Una salvietta per persona (1,2,3,4,)
7. Riserva di carta igienica (1,2,3,4,)
8. Sacchetti igienici (1,2,3,4,)
9. Cestino rifiuti (1,2,3,4,)
10. Asciugacapelli (3,4,)
· Pulizia nelle camere o unità abitative:
1. Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3,4,)
2. Una volta al giorno (1,2,)
· Riscaldamento:
In tutto l'esercizio (1,2,3,4)
· Aria condizionata
1. in tutti i locali (4)
2. in almeno 1 camera da letto (3)
· Ascensore: (3,4) (valida per gli esercizi di B&B localizzati oltre
al secondo piano fuori terra)
· Arredamento camera
1. un letto, armadio, specchio (1,2,3,4)
2. comodino e tavolino (sostituibili da ripiani con analoga funzione)
(1,2,3,4)
3. lampade o appliques da comodino (1,2,3,4)
4. cestino rifiuti (1,2,3,4)
5. sgabello o ripiano apposito per bagagli (2,3,4)
· Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
1. una sedia per letto (1,2,3,4,)
2. una poltroncina per letto (3,4)
· Televisione
1. In tutte le camere (4)
2. Con antenna satellitare (4)
3. Ad uso comune (2,3,4)
· Telefono
1. Apparecchio telefonico per uso comune (1,2,3,4,)
2. Apparecchio telefonico in camera (4)
· Assenza barriere architettoniche (4)
· Sala per colazione (3,4)
· Sala soggiorno lettura (4)
· Camere con vista panoramica (3,4)
· Seggiolone per bambine (2,3,4)
· Lettino/culla per bambini (2,3,4)
· Servizio sveglia (1,2,3,4)
· Possibilità di utilizzo lavatrice (3,4)
· Possibilità di utilizzo ferro da stiro (3,4)
· Possibilità di utilizzo computer (4)
· Possibilità di utilizzo del giardino (3,4) (per le tipologie di
immobile che lo prevedono)
· Area esterna giochi bambini (4)
· Accettazione animali domestici (3,4)
· Parcheggio riservato (4) (per le tipologie di immobile che lo
prevedono)
· Idoneo dispositivo e mezzi antincendio (secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni dei
vigili del fuoco - 3,4)
· Bagno riservato alla camera (3,4)
· Prima colazione:
1. Cibi preconfezionati (1,2,3,4)
2. A buffet (2,3,4,)
3. Su ordinazione (4)